Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
1) E' costituita in Zola Predosa (BO) l'Associazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "Tuttinsieme - Associazione famiglie e volontari per l'integrazione"
2) La durata dell'Associazione di Volontariato è illimitata
Art. 2 - Scopi e finalità
1) L'Associazione di Volontariato ha per scopo l'intervento nell'area del deficit fisico e psichico al fine di sviluppare attività ricreative e di integrazione nel tessuto sociale e produttivo della comunità, organizzando momenti di aggregazione, nel tempo libero, per favorire situazioni di svago, crescita e comunicazione tra persone disabili e non; si impegna, altresì, per stimolare l'incontro tra persone disabili e mondo del lavoro e per favorire l'interscambio tra famiglie che vivono la difficoltà dell'handicap.
L'adesione di volontari e famiglie è altresì volta ad aumentare la consapevolezza nostra e della cittadinanza sui problemi del deficit e del disagio che porta con sé, attivando tutti i possibili canali di comunicazione e coinvolgimento.
2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione di Volontariato prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione di Volontariato derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
Art. 3 - Risorse economiche
1) L'Associazione di Volontariato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2) L'esercizio finanziario dell'Associazione di Volontariato ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 Marzo.
Art. 4 - Membri dell'Associazione
1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione di Volontariato i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione di Volontariato.
Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L'iscrizione all'Associazione di Volontariato è subordinata ad un contributo volontario annuale che da diritto di partecipazione all'elezione degli organismi direttivi e all'attività negli stessi.
2) La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione di Volontariato;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione di Volontariato.
3) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti per cui viene richiesta l'esclusione del socio e senza precludere il diritto di replica da parte degli stessi iscritti.
4) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6 - Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati.
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione di Volontariato;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione di Volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione di Volontariato:
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione di Volontariato, con possibilità di ottenerne copia.
Art. 7 - Organi dell'Associazione
1) Sono organi dell'Associazione di Volontariato:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente.
Art. 8 - L'Assemblea
1) L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione di Volontariato ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti il Comitato direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale,
e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione di Volontariato.
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 3 membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione di Volontariato.
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.
6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. In seconda convocazione, che deve aver luogo decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione di Volontariato e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9 - Il Comitato direttivo
1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 13, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un presidente e un Vice-Presidente.
4) Al Comitato direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) nominare il Presidente e il Vice-Presidente;
d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, vengono conservati agli atti.
Art. 10 - Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di Volontariato di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 11 - Gratuità delle cariche associative
1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati al precedente art. 2.
Art. 12 - Norma finale
1) In caso di scioglimento dell'Associazione di Volontariato, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art 13 - Rinvio
1) Per quanto non espressamente riportato nello statuto si fa riferimento al codice civile |