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La Legge Finanziaria e “le politiche” per l’integrazione degli studenti disabili e per l’inserimento lavorativo

 

 

La Legge 244 del 24 dicembre 2007, ovvero la Legge Finanziaria per il 2008, interessa le associazioni dei disabili e il mondo della scuola per almeno due aspetti di non secondaria importanza: l’integrazione scolastica e l’inserimento lavorativo delle persone disabili.

 

Gli articoli 411- 412 -413 e 414 della Legge Finanziaria, se da una parte superano definitivamente il rapporto 1/138 - introdotto in un’altra Finanziaria, L. 449 del 1997, che tanti problemi ha creato all’integrazione degli alunni disabili, soprattutto per quel che riguarda la stabilità degli insegnanti di sostegno - dall’altro, prevedendo che il numero degli insegnanti di sostegno non può superare per l’a.s. 2008/9 il 25% delle classi o sezioni previste per l’a.s. 2006/7, porteranno ad una diminuzione secca dei posti di sostegno.

 

A ciò si deve aggiungere l’eliminazione di tutte le norme precedenti che prevedevano l’assegnazione alle scuole, sulla base delle necessità e della gravità dell’handicap, la concessione di posti in deroga.

 

Alla diminuzione degli organici che andrà accentuandosi fino al 2011- si calcola che saranno 26.000 gli insegnanti di sostegno in meno sul piano nazionale, si aggiunge l’incredibile misura che prevede la riconversione di tutti gli insegnati inidonei in insegnanti di sostegno.

 

L’applicazione dei suddetti articoli in Emilia Romagna comporterà che, a fronte di 21.947 classi nell’organico del 2006/7 - calcolato il 25%- si potranno avere solo 5.496 insegnanti di sostegno, contro i 5.948 dell’a.s. 2007/8; il taglio di insegnanti di sostegno sarà, dunque, di 462 insegnanti.

 

Occorre che contro queste misure si crei un ampio fronte di denuncia volto a superare questa incredibile messa in discussione del diritto allo studio dei giovani disabili.

 

Fin da ora si devono chiedere incontri ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e alle OO.SS., fin da ora occorre informare le famiglie.

 

 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO

 

Luce ed ombre anche per sugli aricoli 12 e 13 che portano alla tanto attesa abrogazione dell’art.14 del Dlg.276/2003.

Positive sono a nostro avviso le misure che prevedono:

 

L’art.12 Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative prevede altre nuove interessanti norme:

 

v     assunzione a pieno titolo del disabile da parte del datore di lavoro, impiego stabile presso i soggetti ospitanti con il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali;

v     durata della convenzione per lo stesso disabile per un massimo di 12 mesi con proroga per un ulteriore altro anno;

v     inserimento, al fine del conferimento della commessa, dei nominativi dei soggetti interessati;

v     predisposizione del piano personalizzato per l’inserimento lavorativo.

Auspichiamo che l’introduzione di queste misure portino in breve al superamento delle umilianti ed inutili borse lavoro che tanti giovani disabili hanno sperimentato prima di rinunciare ad un lavoro dignitoso.

Per quel che riguarda l’art.12 bis Convenzioni di inserimento lavorativo

si pongono una serie di vincoli che giudichiamo positivamente per la salvaguardia del diritto delle persone disabili ad un inserimento lavorativo di che abbia le caratteristiche della qualità e della continuità.

v     L’individuazione preventiva dei disabili da inserire nella convenzione.

v     La durata non inferiore ai tre anni.

v     Il consenso del lavoratore disabile.

v     La con testualità tra conferimento della commessa e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario della commessa.

v     Presenza nell’organico di una figura che funga da tutor

 

L’art. 13 Incentivi alle assunzioni incrementa, poi, i fondi previsti dalla L.68/99 con i fondi europei. Sono stabiliti, poi, i parametri con cui le Regioni e le Province autonome possono concedere contributi all’assunzione, in particolare:

v      È prevista una percentuale del 60% per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 79%, assunto a tempo indeterminato;la stessa percentuale viene attribuita al datore di lavoro nel caso di assunzione a persone con handicap intellettivo o psichico indipendentemente dalla percentuale,

v      La percentuale per la corresponsione dei contributi scende al 25% nel caso di persone disabili con invalidità tra il 67 e il 79%.

 

Queste misure sono finalizzate, a nostro avviso, ad incentivare le assunzioni di tutte quelle persone disabili che sono state finora escluse dall’inserimento lavorativo proprio per le caratteristiche legate alla disabilità.

 

Come more solito, per i disabili il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto.

 

 

 

Fiammetta Colapaoli