La
Legge Finanziaria e “le politiche” per l’integrazione degli studenti
disabili e per l’inserimento lavorativo
La
Legge 244 del 24 dicembre 2007, ovvero la Legge Finanziaria per il 2008,
interessa le associazioni dei disabili e il mondo della scuola per almeno due
aspetti di non secondaria importanza: l’integrazione scolastica e
l’inserimento lavorativo delle persone disabili.
Gli
articoli 411- 412 -413 e 414 della Legge Finanziaria, se da una parte superano
definitivamente il rapporto 1/138 - introdotto in un’altra Finanziaria, L. 449
del 1997, che tanti problemi ha creato all’integrazione degli alunni disabili,
soprattutto per quel che riguarda la stabilità degli insegnanti di sostegno -
dall’altro, prevedendo che il numero degli insegnanti di sostegno non può
superare per l’a.s. 2008/9 il 25% delle classi o sezioni previste per l’a.s.
2006/7, porteranno ad una diminuzione secca dei posti di sostegno.
A
ciò si deve aggiungere l’eliminazione di tutte le norme precedenti che
prevedevano l’assegnazione alle scuole, sulla base delle necessità e della
gravità dell’handicap, la concessione di posti in deroga.
Alla
diminuzione degli organici che andrà accentuandosi fino al 2011- si calcola che
saranno 26.000 gli insegnanti di sostegno in meno sul piano nazionale, si
aggiunge l’incredibile misura che prevede la riconversione di tutti gli insegnati
inidonei in insegnanti di sostegno.
L’applicazione
dei suddetti articoli in Emilia Romagna comporterà che, a fronte di 21.947
classi nell’organico del 2006/7 - calcolato il 25%- si potranno avere solo
5.496 insegnanti di sostegno, contro i 5.948 dell’a.s. 2007/8; il taglio di
insegnanti di sostegno sarà, dunque, di 462 insegnanti.
Occorre
che contro queste misure si crei un ampio fronte di denuncia volto a superare
questa incredibile messa in discussione del diritto allo studio dei giovani
disabili.
Fin
da ora si devono chiedere incontri ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali e alle OO.SS., fin da ora occorre informare le famiglie.
L’INSERIMENTO
LAVORATIVO
Luce
ed ombre anche per sugli aricoli 12 e 13 che portano alla tanto attesa
abrogazione dell’art.14 del Dlg.276/2003.
Positive
sono a nostro avviso le misure che prevedono:
la
non obbligatorietà dell’iscrizione alle liste di collocamento per il
diritto a percepire la pensione di invalidità, incredibilmente ferma ai
242,84 euro ( art.13)
la
possibilità di stipulare convenzioni per l’inserimento lavorativo
temporaneo con finalità formative; art. 12.
L’art.12
Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative
prevede altre nuove interessanti norme:
v
assunzione a pieno titolo del
disabile da parte del datore di lavoro, impiego stabile presso i soggetti
ospitanti con il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali;
v
durata della convenzione per lo
stesso disabile per un massimo di 12 mesi con proroga per un ulteriore altro
anno;
v
inserimento, al fine del
conferimento della commessa, dei nominativi dei soggetti interessati;
v
predisposizione del piano
personalizzato per l’inserimento lavorativo.
Auspichiamo
che l’introduzione di queste misure portino in breve al superamento delle
umilianti ed inutili borse lavoro che tanti giovani disabili hanno sperimentato
prima di rinunciare ad un lavoro dignitoso.
Per
quel che riguarda l’art.12 bis Convenzioni
di inserimento lavorativo
si
pongono una serie di vincoli che giudichiamo positivamente per la salvaguardia
del diritto delle persone disabili ad un inserimento lavorativo di che abbia le
caratteristiche della qualità e della continuità.
v
L’individuazione preventiva
dei disabili da inserire nella convenzione.
v
La durata non inferiore ai tre
anni.
v
Il consenso del lavoratore
disabile.
v
La con testualità tra
conferimento della commessa e contestuale assunzione delle persone disabili da
parte del soggetto destinatario della commessa.
v
Presenza nell’organico di una
figura che funga da tutor
L’art. 13 Incentivi
alle assunzioni incrementa, poi, i fondi previsti dalla L.68/99 con i fondi
europei. Sono stabiliti, poi, i parametri con cui le Regioni e le Province
autonome possono concedere contributi all’assunzione, in particolare:
v
È prevista una
percentuale del 60% per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al
79%, assunto a tempo indeterminato;la stessa percentuale viene attribuita al
datore di lavoro nel caso di assunzione a persone con handicap intellettivo o
psichico indipendentemente dalla percentuale,
v
La percentuale
per la corresponsione dei contributi scende al 25% nel caso di persone disabili
con invalidità tra il 67 e il 79%.
Queste misure sono finalizzate, a nostro avviso, ad
incentivare le assunzioni di tutte quelle persone disabili che sono state finora
escluse dall’inserimento lavorativo proprio per le caratteristiche legate alla
disabilità.
Come more solito, per i disabili il bicchiere è mezzo
pieno e mezzo vuoto.
Fiammetta Colapaoli