Art. 10  Disposizioni in tema di occupazione delle persone con disabilità

L’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è così sostituito:

 


"Art. 13

(Assegno mensile)

 

1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di € 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS."

2. L’articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

3. La legge n. 12 marzo 1999, n. 68 è così modificata:

a.       l’articolo 12 è sostituito dal seguente:"

 

“Art. 12

(Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative)

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al d.lgs. n. 155/2006, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a.       contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b.       computabilità ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 attraverso l’assunzione di cui alla lettera a);

c.        impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d.       indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1.       l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2.       i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3.       descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo;

 

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

b.       4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili".
dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

 

"Art. 12-bis

(Convenzioni di inserimento lavorativo)

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all’obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, c. 1, lett. a), di seguito denominati soggetti conferenti, ed i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10% della quota di riserva di cui all’art. 3, c. 1, lett. a), con arrotondamento all’unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a.       Individuazione della persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo.

b.       durata non inferiore a tre anni;

c.        determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d.       conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'art. 2, c. 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 155/06; i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, c.

 

 

1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a.       non avere in corso procedure concorsuali;

b.       essere in regola con gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche;

c.        essere dotati di locali idonei;

d.       non avere proceduto nei 12 mesi precedenti l’avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, esclusi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e.       avere nell’organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti può:

a.       rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b.       assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, c. 1, lett. c; in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 120 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nei precedenti commi."

 

c)      l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 13

(Incentivi alle assunzioni)

 

1. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore dell’occupazione, pubblicato sulla GUCE L 337/3 del 13 dicembre 2002, le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all’assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:

a.       nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b.       nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

In ogni caso, l’intensità lorda del contributo all’assunzione deve essere calcolata sul costo salariale da corrispondere al lavoratore disabile per un periodo di un anno successivo all’assunzione.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo é subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell’esperimento del periodo di prova con esito positivo.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento é autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità ed i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo di legge, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al precedente comma, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all’art. 10 Regolamento (CE) N. 2204/2002 della Commissione, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4.

10. Il Governo della Repubblica, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

 

 

4. Con effetto dall’entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

 

Capo XVIII art. 50  -  (Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)

 

 

d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro  il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli dì sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

 

2. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del comma 1 sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'a..s. 2008/09, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse e in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni 2 alunni diversamente abili. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008‑2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonché la possibilità", alle parole: "particolarmente gravi", fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni dei commi 3 e 4.