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Art.
10 Disposizioni in tema di occupazione delle persone con disabilità |
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L’art.
13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è così sostituito: |
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(Assegno
mensile) 1.
Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il
sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione
della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non
svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione
sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un
assegno mensile di € 242,84 per tredici mensilità, con le stesse
condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui
all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. 2.
Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere
attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è
tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS." 2.
L’articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è
abrogato. 3.
La legge n. 12 marzo 1999, n. 68 è così modificata: a.
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:" “Art.
12 (Convenzioni
di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative) 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli
uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al
d.lgs. n. 155/2006, i disabili liberi professionisti, anche se operanti
con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti
all’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito
denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili
per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di
cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 6, non possono riguardare
più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da
assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di
50 dipendenti. 2.
La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a.
contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte
del datore di lavoro; b.
computabilità ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui
all’articolo 3 attraverso l’assunzione di cui alla lettera a); c.
impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1
con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi
ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i
dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici
competenti; d.
indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 1.
l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad
affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a
quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa
e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi
gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili; 2.
i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1; 3.
descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo; 3.
Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7. b.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti
disabili". "Art.
12-bis (Convenzioni
di inserimento lavorativo) 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti
all’obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, c. 1, lett. a), di
seguito denominati soggetti conferenti, ed i soggetti di cui al comma 3
del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari,
apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti
destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare
commesse di lavoro. 2.
La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura
dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10% della
quota di riserva di cui all’art. 3, c. 1, lett. a), con arrotondamento
all’unità più vicina. 3.
Requisiti per la stipula della convenzione sono: a.
Individuazione della persone disabili da inserire con tale
tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici
competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall’articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano
personalizzato di inserimento lavorativo. b.
durata non inferiore a tre anni; c.
determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore
alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale
assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei
costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È
consentito il conferimento di più commesse di lavoro; d.
conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione
delle persone disabili da parte del soggetto destinatario. 4.
Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b) della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni e loro consorzi; le imprese
sociali di cui all'art. 2, c. 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 155/06; i
datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di cui
all’articolo 3, c. 1.
Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a.
non avere in corso procedure concorsuali; b.
essere in regola con gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 626/1994 e
successive modifiche; c.
essere dotati di locali idonei; d.
non avere proceduto nei 12 mesi precedenti l’avviamento
lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, esclusi
quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo; e.
avere nell’organico almeno un lavoratore dipendente che possa
svolgere le funzioni di tutor. 5.
Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti
previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa
valutazione degli uffici competenti può: a.
rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non
inferiore a due anni; b.
assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con
contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in
deroga a quanto previsto dall’articolo 7, c. 1, lett. c; in tal caso il
datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al
lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con
diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse. 6.
La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene
effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e
controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di
inadempimento. 7.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanarsi entro 120 giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza unificata saranno definiti modalità e
criteri di attuazione di quanto previsto nei precedenti commi." c)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art.
13 (Incentivi
alle assunzioni) 1.
Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione e successive modifiche e integrazioni, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
stato a favore dell’occupazione, pubblicato sulla GUCE L 337/3 del 13
dicembre 2002, le Regioni e le Province autonome possono concedere un
contributo all’assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate: a.
nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni
lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui
all’art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni
ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico,
indipendentemente dalle percentuali di invalidità; b.
nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni
lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui
all’art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle
citate nella lettera a). In
ogni caso, l’intensità lorda del contributo all’assunzione deve
essere calcolata sul costo salariale da corrispondere al lavoratore
disabile per un periodo di un anno successivo all’assunzione. 2.
Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a
tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell’anno
antecedente all’emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma
4. La concessione del contributo é subordinata alla verifica, da parte
degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o,
qualora previsto, dell’esperimento del periodo di prova con esito
positivo. 3.
Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro
privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge,
hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
disabili con le modalità di cui al comma 2. 4.
Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, per il cui finanziamento é autorizzata la spesa di
lire 40 miliardi per l’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008, annualmente
ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle
richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità ed i
criteri definiti nel decreto di cui al comma 5. 5.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
dell’articolo di legge, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e
le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al
comma 4. 6.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
29-quater del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche
ed integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono esserlo in quelli successivi. 7.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, é autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8.
Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle
disposizioni introdotte con il decreto di cui al precedente comma, i
procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1. 9.
Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto
all’art. 10 Regolamento (CE) N. 2204/2002 della Commissione, comunicano
annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo
di cui al comma 4. 10.
Il Governo della Repubblica, ogni due anni, procede ad una verifica degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione
dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste. 4.
Con effetto dall’entrata in vigore della presente legge, è abrogato
l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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Capo
XVIII art. 50 - (Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia
della scuola) |
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d)
l'assorbimento del personale di cui all'art. 1, comma 609, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno
scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata
anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto
per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione
intensivi, compresi quelli dì sostegno, cui è obbligatorio partecipare. 2.
Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo
articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui alle lett. a),
b) c) e d) del comma 1 sono complessivamente determinate come segue: euro
535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218
milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011.
Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del
comma 1, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lett.
b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3.
Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b) dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di
sostegno, a decorrere dall'a..s. 2008/09, non può superare
complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste
nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della
pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze definisce modalità e criteri per il
conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e
modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze
rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli
alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra
province diverse e in modo da non superare un rapporto medio nazionale di
un insegnante ogni 2 alunni diversamente abili. La dotazione organica di
diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata,
nel triennio 2008‑2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico
2010/2011, di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di
sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
dall'articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo
personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonché la
possibilità", alle parole: "particolarmente gravi",
fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni
diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono
abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni
dei commi 3 e 4. |