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Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi e limiti reddituali per il 2008

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2008 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 28 dicembre 2007, n. 142.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2007.

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito
  2007 2008 2007 2008
Pensione ciechi civili assoluti 262,62 266,83 14.256,92 14.466,67
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 242,84 246,73 14.256,92 14.466,67
Pensione ciechi civili parziali 242,84 246,73 14.256,92 14.466,67
Pensione invalidi civili totali 242,84 246,73 14.256,92 14.466,67
Pensione sordomuti 242,84 246,73
14.256,92
14.466,67
Assegno mensile invalidi civili parziali 242,84 246,73 4.171,44 4.238,26
Indennità mensile frequenza minori 242,84 246,73 4.171,44 4.238,26
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 710,32 733,41 Nessuno Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali 457,66 465,09 Nessuno Nessuno
Indennità comunicazione sordomuti 229,64 233,00 Nessuno Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti 168,70 172,86 Nessuno Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 436,14 443,12 Nessuno Nessuno

 

2 gennaio 2008

 

 

 

Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

 


DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248

"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"
(Pubblicato in GU n. 302 del 31-12-2007)

Art. 46.
Disposizioni in favore di inabili

1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".

 

 

2 gennaio 2008